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Nuova circolare sul teleallarme

 L’Ufficio per l’amministrazione generale del dipartimento della pubblica sicurezza (Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) presso il Ministero dell’Interno ha diramato lo scorso 17 luglio una circolare indirizzata

alla Questura di Reggio Calabria ed avente ad oggetto l’attività di gestione tecnologica degli allarmi, che riportiamo per il suo interesse.

“Con la nota sopra distinta codesto Ufficio ha chiesto di conoscere se l’attività di installazione e gestione tecnologica dei sistemi d’allarme, con smistamento dei segnali alle Forze dell’Ordine e/o istituti di vigilanza, debba ricondursi alla tipologia della vigilanza privata disciplinata dagli art.134 e segg. del TULPS, ovvero se debba ritenersi afferente all’ambito di servizi di portierato.

Al riguardo si deve osservare che per quel che concerne i servizi di “vigilanza tecnologica” (teleallarme, videosorveglianza, ecc.) l’orientamento generale, anche giurisprudenziale, appare, ormai, consolidato. Infatti, il Consiglio di Stato, sin dal parere nr.1362 del 16.1.1976 – diffuso con la circolare nr.559/C.4713.10089.D(1) del 5.7.76 – ha stabilito che quando l’attività non si estrinseca nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione delle segnalazioni ed nella loro eventuale trasmissione, si realizza la particolare tipologia del teleallarme che deve essere assoggettata al dettato dell’art.134 T.U.L.P.S. Conseguentemente gli operatori che non si occupano esclusivamente della messa in efficienza e del funzionamento degli apparati, ma agiscono durante il normale funzionamento dell’impianto di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia di cui all’art. 138 T.U.L.P.S.

Peraltro, l’approvazione della nomina a guardia giurata per i soggetti adibiti al funzionamento delle citate apparecchiature, non determina automaticamente l’obbligo per costoro di richiedere il porto d’armi. Infatti, come precisato con la circolare nr.559/C.21581.10089D(1)1 dell’11.7.88, la vigilanza sui beni può essere espletata da personale munito del titolo ex art.138 T.U.L.P.S. anche in forma disarmata.

Ciò chiarito, per quel che concerne la questione della distinzione tra l’attività di vigilanza e quella di portierato, si richiama la recente circolare nr.557/PAS.10758.10089.D.(1), del 22.1.07, ove è stato chiarito che, come osservato dal Consiglio di Stato (parere nr. 7556/2004 del 14 luglio 2004), spetta alle guardie giurate la difesa della proprietà (mobiliare o immobiliare), mentre nelle attività di portierato possono ritenersi comprese solo quelle che, “volte a realizzare l’inviolabilità del domicilio, consentono di opporsi all’ingresso altrui non autorizzato dall’avente diritto”, escludendo, in ogni caso, a queste ultime, di porsi come “integrative” delle attività di prevenzione e sicurezza svolte dalle forze dell’ordine.

In conseguenza di tale discrimine – che il Consiglio di Stato ha tratto anche dalla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione – il predetto Organo consultivo ha inoltre osservato che occorre in ogni caso la licenza prefettizia per lo svolgimento in forma imprenditoriale, anche senza uso di armi, di attività rivolte a segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo per la proprietà privata”

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